Il 2021 ha portato con sé importanti novità sulla sostituzione del serbatoio GPL e sull’installazione del gancio traino, dei doppi comandi e degli adattamenti per la guida dei disabili.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dei Trasporti datato 8 Gennaio 2021 e con la circolare n. 5350 del 13 Febbraio 2021 diventano “non più necessari” i collaudi in Motorizzazione per alcune modifiche ai veicoli, essendo sufficiente una dichiarazione scritta dell’officina esecutrice dei lavori, che dev’essere comunque trasmessa in Motorizzazione (a cura del proprietario del veicolo) per l’aggiornamento del libretto di circolazione.
Fino ad oggi secondo l’art.78 del Codice della Strada i veicoli a motore e i loro rimorchi dovevano essere sottoposti a visita e prova (cosiddetto ‘collaudo’) presso gli uffici della Motorizzazione Civile qualora fossero state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali o ai dispositivi d’equipaggiamento (indicati negli articoli 71 e 72 Codice della Strada), oppure se fosse stato sostituito o modificato il telaio. Con il decreto Semplificazioni però, mentre per alcune modifiche resta obbligatorio il collaudo, per altre può bastare una semplice dichiarazione formale dell’autofficina o del centro autorizzato che ha effettuato il lavoro, fermo restando l’aggiornamento del libretto di circolazione.
Le novità introdotte dal decreto Semplificazioni
In parole povere non necessitano più del collaudo in Motorizzazione le seguenti modifiche:
- Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel
- Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali: M1 (auto fino a 9 posti); N1 (veicoli per il
trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 t) - Installazione doppi comandi per veicoli da adibire a esercitazioni ed esami di guida
- Installazione di alcuni adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili: pomello al volante,
centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria,
spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, ecc.), specchio retrovisore grandangolare interno, specchio
retrovisore aggiuntivo esterno.
La nuova procedura
Per poter effettuare questi lavori però le officine di autoriparazione dovranno accreditarsi presso l’ufficio della Motorizzazione civile territorialmente competente, presentando apposito modulo compilato e registro con pagine numerate da vidimare. Ad ogni officina la Motorizzazione assegnerà un codice univoco meccanografico che verrà utilizzato per identificare chi ha eseguito i lavori. Per ogni modifica effettuata l’officina rilascerà una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte e annoterà i dati del veicolo, intestatario e tipo di modifica sull’apposito registro preventivamente vidimato. La domanda di aggiornamento della carta di circolazione potrà essere presentata dall’intestatario del veicolo presso l’ufficio competente della Motorizzazione Civile in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica.
In una seconda fase, una volta superato il periodo di transizione, sarà possibile presentarla anche presso le agenzie di pratiche auto. Dovrà essere presentata entro 30 giorni dal completamento delle modifiche sul veicolo e redatta sul modello TT 2119 allegando i seguenti documenti:
- Attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c postale 9001
- Attestazione del versamento di 16,00 euro sul c/c postale 4028
- Dichiarazione di esecuzione dei lavori dell’officina accreditata
- Certificazione di origine dei componenti installati
- Certificato di conformità, laddove previsto.
Effettuata la procedura, l’aggiornamento della carta di circolazione verrà eseguito dalla Motorizzazione mediante emissione di tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione del veicolo.
Inizialmente è prevista una fase transitoria per permettere alla nuova procedura di entrare a pieno regime. In questo periodo comunque la vecchia procedura rimarrà in vigore, sia per permettere a chi ha già fatto richiesta con il vecchio metodo di farne uso e sia perché bisognerà attendere tutti gli accreditamenti delle officine per permetterne l’abilitazione ai lavori. Si stima che questa fase possa durare dai 3 ai 6 mesi a seconda dei flussi di lavoro della Motorizzazione di zona.